(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  4  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/Sez.  gen.  del  28  luglio
  2021). 
 
(Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Inserimento dell'art. 1-bis nella legge provinciale 
                        sull'agricoltura 2003 
 
  1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale sull'agricoltura  2003  e'
inserito il seguente: 
    «Art.  1-bis  (Tavolo  verde  e   forme   di   collaborazione   e
concertazione). - 1. Al fine  di  favorire  la  concertazione  con  i
principali  attori  dell'agricoltura  trentina,  la   provincia,   in
relazione all'importanza strategica delle attivita' agricole  per  lo
sviluppo  socio-economico,  per  una  produzione  agroalimentare   di
qualita', per il mantenimento del territorio e del paesaggio e per il
perseguimento delle finalita' indicate da questa legge e dalle  altre
normative  di  settore,  promuove  idonee  e  sistematiche  forme  di
collaborazione   e   consultazione    dei    soggetti    maggiormente
rappresentativi del settore agricolo e agroalimentare. 
    2. Per i  fini  del  comma  1,  con  deliberazione  della  giunta
provinciale, e' istituito il  tavolo  verde  provinciale,  presieduto
dall'assessore competente in materia  di  agricoltura  e  finalizzato
alle attivita'  di  analisi,  condivisione  e  sviluppo  delle  linee
generali di intervento volte alla valorizzazione dell'intero comparto
agricolo; i membri  del  tavolo  verde  non  hanno  titolo  ad  alcun
compenso  per  la  partecipazione  alle  attivita'  del  tavolo.   Il
presidente del tavolo di volta in volta invita  i  soggetti  previsti
dal comma 1, in relazione agli argomenti trattati. 
    3. Il tavolo verde previsto  dal  comma  2  puo'  articolarsi  in
tavoli tematici, tra i quali quello per l'agricoltura biologica.».